Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1961 al 22 dicembre 2008. 105 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge. Non si applicano agli atti stipulati in data anteriore per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non fosse ancora, scaduto il termine normale di registrazione e questa sia eseguita entro tale termine, nonche' agli atti soggetti ad approvazione o a condizione sospensiva che si perfezioneranno sotto l'impero di questa legge. Le dichiarazioni di corrispettivo definitivo presentate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 79 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, seguono la sorte del contratto al quale si riferiscono.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-07-28;828~art5 · fonte del testo