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Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge. Non si applicano agli atti stipulati in data anteriore per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non fosse ancora, scaduto il termine normale di registrazione e questa sia eseguita entro tale termine, nonche' agli atti soggetti ad approvazione o a condizione sospensiva che si perfezioneranno sotto l'impero di questa legge. Le dichiarazioni di corrispettivo definitivo presentate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 79 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, seguono la sorte del contratto al quale si riferiscono.

Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1961-07-28;828~art5 · fonte del testo