L'articolo 10 e' sostituito dal seguente: "Lo svolgimento della carriera dei direttori e degli insegnanti di ruolo degli Istituti musicali pareggiati e' corrispondente a quello stabilito per i direttori e gli insegnanti dei Conservatori di musica. Al personale direttivo e docente incaricato si applicano le norme di legge stabilite per il corrispondente personale dei conservatori relative al trattamento economico e giuridico".

Testo vigente dal 22 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-08-06;643~art3 · fonte del testo