Art. 10 (Convenzione Istituto musicale "A.Venturi")
Il personale direttivo ed insegnante assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alle leggi 9 ottobre 1942, n. 1238, e 13 marzo 1958, n. 165, e successive aggiunte e modificazioni. Al personale direttivo ed insegnante assunto, all'atto dell'inquadramento sara' riconosciuto, ai soli fini giuridici, il servizio di ruolo prestato presso l'istituto musicale pareggiato "Venturi" dalla data successiva a quella del pareggiamento dell'Istituto stesso, nonche' le benemerenze belliche ed altri eventuali benefici, gia' concessi in forza di legge. Qualora, per effetto dell'inquadramento, il personale consegua un trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data del passaggio dell'Istituto musicale pareggiato "Venturi" allo Stato per assegni fissi e continuativi, ai medesimi titoli viene conservata, a carico del bilancio del Comune, la differenza con assegno ad personam non utile a pensione e riassorbibile con successivi aumenti. Agli effetti di cui sopra dovra' calcolarsi la somma dello stipendio, dell'aggiunta di famiglia e di ogni altro emolumento di cui, a titolo fisso e continuativo, goda all'atto del passaggio dall'Istituto allo Stato, per servizi inerenti all'Istituto stesso. In attesa del definitivo atto di statizzazione, al personale insegnante di ruolo dell'ex Istituto musicale pareggiato "Venturi" sara' corrisposto dallo Stato un trattamento economico pari a quello del grado iniziale del corrispondente personale di ruolo dei Conservatori di musica. La differenza fra tale trattamento e quello finora goduto, quali insegnanti di ruolo dell'ex Istituto, sara' anticipata dal comune di Brescia, fino ad avvenuto inquadramento nei ruoli statali, in conformita' a quanto previsto dal presente articolo. L'ammontare complessivo di dette anticipazioni sara' successivamente rimborsato al Comune dallo Stato.
Testo vigente dal 5 settembre 1977
