Art. 10 (Convenzione Istituto musicale "G.Nicolini" (Parte I))
Il personale direttivo ed insegnante assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alle leggi 9 ottobre 1942, n. 1328, e 13 marzo 1958, n. 165, e successive aggiunte e modificazioni. Al personale di cui al comma precedente sara' riconosciuto, all'atto dell'inquadramento, ai soli fini giuridici, il servizio di ruolo prestato presso l'Istituto musicale pareggiato "G. Nicolini" dalla data successiva a quella del pareggiamento dell'istituto stesso, nonche' le benemerenze belliche od altri eventuali benefici, gia' concessi in forza di legge. Qualora per effetto dell'inquadramento il personale consegua un trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data del passaggio dell'Istituto musicale pareggiato "G. Nicolini" allo Stato per assegni fissi e continuativi, ai medesimi titoli viene conservato a carico del bilancio comunale la differenza come assegno ad personam non utile a pensione e riassorbibile con i successivi aumenti. Agli effetti di cui sopra dovra' calcolarsi la somma dello stipendio, dell'aggiunta di famiglia, e di ogni altro emolumento di cui, a titolo fisso e continuativo, gode all'atto del passaggio dell'Istituto allo Stato per i servizi inerenti all'Istituto stesso. In attesa del definitivo atto di statizzazione, al personale direttivo ed insegnante di ruolo dell'ex Liceo pareggiato "G. Nicolini" sara' corrisposto un assegno personale non pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio finora goduto quali insegnanti di ruolo in servizio presso l'ex Liceo predetto e lo stipendio del grado iniziale del corrispondente personale dei Conservatori di musica. Detto assegno verra' anticipato dal Comune di Piacenza dal 1 ottobre 1970, fino all'atto dell'inquadramento in ruolo del predetto personale docente ai sensi dell'articolo 11 della presente convenzione. Tale assegno sara' rimborsato dallo Stato all'ente suddetto.
Testo vigente dal 5 settembre 1977
