Statizzazione di istituti musicali pareggiati

Art. 12 (Convenzione Istituto musicale "U.Giordano")

Il personale direttivo ed insegnante assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alle leggi 9 ottobre 1942, n. 1328 e 13 marzo 1958, n. 165, e successive aggiunte e modificazioni. Al personale amministrativo e subalterno assunto alle dipendenze dello Stato viene attribuito lo stipendio della carriera prevista per i corrispondenti posti di ruolo del personale dei Conservatori di musica, Accademie di belle arti, Accademia nazionale di arte drammatica e Accademia nazionale di danza, secondo le disposizioni della legge 2 marzo 1963, n. 262. Al personale insegnante, amministrativo e subalterno sara' riconosciuto all'atto dell'inquadramento il servizio di ruolo prestato presso l'Istituto musicale pareggiato "U. Giordano", alla data successiva a quella del pareggiamento dell'Istituto stesso, nonche' le benemerenze belliche ed altri eventuali benefici gia' concessi in forza di legge. Per la dipendente comunale di cui alla lettera d) del n. 2 dell'articolo 11 della presente Convenzione, sara' riconosciuto all'atto dell'inquadramento il servizio di ruolo prestato presso il comune di Foggia.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

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