Art. 12 (Convenzione Istituto musicale "U.Giordano")
Il personale direttivo ed insegnante assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alle leggi 9 ottobre 1942, n. 1328 e 13 marzo 1958, n. 165, e successive aggiunte e modificazioni. Al personale amministrativo e subalterno assunto alle dipendenze dello Stato viene attribuito lo stipendio della carriera prevista per i corrispondenti posti di ruolo del personale dei Conservatori di musica, Accademie di belle arti, Accademia nazionale di arte drammatica e Accademia nazionale di danza, secondo le disposizioni della legge 2 marzo 1963, n. 262. Al personale insegnante, amministrativo e subalterno sara' riconosciuto all'atto dell'inquadramento il servizio di ruolo prestato presso l'Istituto musicale pareggiato "U. Giordano", alla data successiva a quella del pareggiamento dell'Istituto stesso, nonche' le benemerenze belliche ed altri eventuali benefici gia' concessi in forza di legge. Per la dipendente comunale di cui alla lettera d) del n. 2 dell'articolo 11 della presente Convenzione, sara' riconosciuto all'atto dell'inquadramento il servizio di ruolo prestato presso il comune di Foggia.
Testo vigente dal 5 settembre 1977
