I diritti soggetti alla disciplina di cui al primo comma dell'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, devono d'ufficio essere iscritti con riserva degli effetti previsti da detto articolo. Tale riserva deve essere indicata, in quanto ne emergano i presupposti, anche per le iscrizioni gia' eseguite.
Testo vigente dal 25 agosto 1977
