Dopo l'articolo 94 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari e' inserito il seguente articolo 94-bis: "La domanda di iscrizione dell'acquisto di un diritto al nome del solo acquirente non e' giustificata se dal titolo o da altri documenti non risulta lo stato libero dell'acquirente o l'esclusione del diritto dalla comunione dei beni col coniuge. Qualora l'iscrizione sia ostacolata dalla mancanza dei documenti richiesti dal comma precedente e dall'articolo 33-bis, si applicano corrispondentemente le disposizioni dell'articolo 88, secondo e terzo comma".

Testo vigente dal 25 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;574~art4 · fonte su Normattiva