Il terzo comma dell'articolo 4 del regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2421, e' sostituito dai seguenti: "Ai componenti della commissione che non siano dipendenti della pubblica amministrazione, e' dovuta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un'indennita' di presenza di L. 3000. La spesa relativa fara' carico al bilancio dell'Istituto centrale di statistica".

Testo vigente dal 13 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-11-26;621~art2 · fonte del testo