Art. 17 — Approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica del programma annuale di attività
[1]Il Comitato Interministeriale per la programmazione economica approva il programma annuale di attivita' dell'Istituto centrale di statistica per quanto concerne le rilevazioni interessanti la programmazione economica, ferme restando, per la vigilanza dell'Istituto le disposizioni di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238. A modifica dell'articolo 5, n. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, entrano a far parte del Consiglio superiore di statistica un funzionario designato dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica ed un funzionario designato dal Ministro per il tesoro, elevandosi da 14 a 16 il numero complessivo dei componenti il Consiglio. Il rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica e' chiamato a far parte anche del Comitato amministrativo di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 1 gennaio 2021
Il D.L. 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 141, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2021 "nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)".
Testo vigente dal 14 dicembre 2019
