Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1966 al 22 dicembre 2008. 231 parole tolte, 20 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: L'articolo 4 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 1939, n. 961, e' sostituito dal seguente: "In ogni Comune la Federazione provinciale esplica i propri compiti a mezzo di un Comitato comunale cosi' composto:
tolto: 1) dal sindaco o da un consigliere comunale, da lui delegato, presidente;
tolto: 2) da tre consiglieri comunali, di cui uno di minoranza, designati dal Consiglio comunale;
tolto: 3) da due membri designati dalla Federazione provinciale;
tolto: 4) da due membri designati dal Consiglio comunale tra esperti di problemi assistenziali, di cui uno espresso dalla minoranza;
tolto: 5) dal presidente dell'Ente comunale di assistenza;
tolto: 6) dall'ufficiale sanitario o, in mancanza, da un medico condotto designato dal sindaco;
tolto: 7) da un ispettore scolastico o un direttore didattico o un, insegnante elementare designato dal provveditore agli studi;
tolto: 8) dal presidente del patronato scolastico;
tolto: 9) da un sacerdote designato dall'Ordinario diocesano competente per territorio; o
tolto: 10) da un medico esperto in materia di assistenza nominato, dal medico provinciale. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del Comune. Il Comitato e' nominato dal presidente della Federazione provinciale. I membri durano in carica 5 anni e possono essere confermati. Il Comitato nomina un vicepresidente tra i componenti di cui ai numeri 2) e 4). Il Comitato comunale ha sede in locali forniti ed arredati gratuitamente dal Comune e si avvale dell'opera di impiegati dell'Amministrazione comunale".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1966-12-01;1081~art3 · fonte del testo