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L'articolo 4 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 1939, n. 961, e' sostituito dal seguente: "In ogni Comune la Federazione provinciale esplica i propri compiti a mezzo di un Comitato comunale cosi' composto:

  • 1)dal sindaco o da un consigliere comunale, da lui delegato, presidente;
  • 2)da tre consiglieri comunali, di cui uno di minoranza, designati dal Consiglio comunale;
  • 3)da due membri designati dalla Federazione provinciale;
  • 4)da due membri designati dal Consiglio comunale tra esperti di problemi assistenziali, di cui uno espresso dalla minoranza;
  • 5)dal presidente dell'Ente comunale di assistenza;
  • 6)dall'ufficiale sanitario o, in mancanza, da un medico condotto designato dal sindaco;
  • 7)da un ispettore scolastico o un direttore didattico o un, insegnante elementare designato dal provveditore agli studi;
  • 8)dal presidente del patronato scolastico;
  • 9)da un sacerdote designato dall'Ordinario diocesano competente per territorio; o
  • 10)da un medico esperto in materia di assistenza nominato, dal medico provinciale. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del Comune. Il Comitato e' nominato dal presidente della Federazione provinciale. I membri durano in carica 5 anni e possono essere confermati. Il Comitato nomina un vicepresidente tra i componenti di cui ai numeri 2) e 4). Il Comitato comunale ha sede in locali forniti ed arredati gratuitamente dal Comune e si avvale dell'opera di impiegati dell'Amministrazione comunale".

Testo in vigore dal 21 dicembre 1966 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1966-12-01;1081~art3 · fonte del testo