Art. 114 — Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie
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Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali. Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo a lire quattromila o nel massimo a lire diecimila sono elevate, rispettivamente, a lire quattromila e a lire diecimila. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle violazioni finanziarie.
Testo in vigore dal 30 novembre 1981 al 1 giugno 1989
