Modifiche al sistema penale

Art. 136 — Modifiche dell'articolo 522 del codice di procedura penale in materia di questioni di nullit

All'articolo 522 del codice di procedura penale e' aggiunto in fine il seguente comma: "Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione, il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento".

Testo vigente dal 30 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art136 · fonte su Normattiva