Modifiche al sistema penale

Art. 19 — Sequestro

Quando si e' proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorita' indicata nel primo comma dell'articolo 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione e' adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non e' rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo l'autorita' competente puo' disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria. Quando l'opposizione al sequestro e' stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non e' emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non e' disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui e' pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui e' avvenuto il sequestro. 44

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116

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Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "La procedura prevista dall'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica anche all'opposizione all'inibizione all'uso della denominazione protetta".

Testo vigente dal 21 agosto 2014

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 221/2000

    Questione inammissibile
    19 giugno 2000

    Manifesta inammissibilità - per mancata enunciazione dei termini della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, censurato, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui prevede la possiiblità di opporre ricorso all'autorità giudiziaria soltanto avverso il provvedimento di sequestro e non avvverso il processo verbale di sequestro. L.T.

    Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 19 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art19 · fonte su Normattiva