Modifiche al sistema penale

Art. 18-bis — Blocco ufficiale temporaneo

((In materia agroalimentare e della pesca, l'organo accertatore, qualora rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, dispone il blocco ufficiale temporaneo del prodotto oggetto del controllo o dei mezzi tecnici della produzione, quali sementi, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, prodotti impiegati come coadiuvanti e additivi o comunque qualsiasi prodotto impiegato per ottenere un prodotto agroalimentare, al fine di consentire l'acquisizione della documentazione idonea a dimostrarne la regolarita'. L'organo accertatore vincola il prodotto con le modalita' ritenute opportune affidandone la custodia all'operatore del settore alimentare destinatario del controllo e informa immediatamente l'autorita' amministrativa competente con invio del processo verbale di disposizione del blocco)). ((Entro dieci giorni dalla disposizione del blocco, il soggetto sottoposto a controllo ha facolta' di trasmettere la corretta documentazione all'indirizzo e con le modalita' indicati nel provvedimento che dispone il blocco ufficiale temporaneo. Avverso il provvedimento di blocco ufficiale temporaneo e' ammesso ricorso all'autorita' competente, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, secondo le modalita' e nei termini previsti per l'opposizione al sequestro di cui all'articolo 19 della presente legge)). ((Qualora la documentazione di cui al comma 2 sia idonea a sanare la violazione contestata, l'organo accertatore svincola il prodotto agroalimentare o i mezzi tecnici di produzione, dandone comunicazione al custode. In caso di mancata trasmissione della documentazione nei termini indicati o di trasmissione di documentazione non idonea, l'organo accertatore provvede a convertire il blocco ufficiale temporaneo in sequestro amministrativo nei casi previsti dalla presente legge)).

Testo vigente dal 29 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art18bis · fonte su Normattiva