Art. 22-bis — Competenza per il giudizio di opposizione
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Testo in vigore dal 15 gennaio 2000 al 29 dicembre 2007
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3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 22- bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 111, secondo comma, e 113 Cost., nella parte in cui tali norme radicano la competenza a conoscere delle controversie in materia di opposizione alla trascrizione del provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati, a seguito di violazioni del codice della strada, in capo al giudice del luogo della commessa violazione, anziché in capo a quello del luogo di residenza dell'opponente; l'ordinanza di rimessione, infatti, oltre ad essere priva di motivazione in ordine alla presunta violazione degli artt. 97 e 113 Cost., non dà conto delle ragioni per le quali la normativa in oggetto sarebbe applicabile all'impugnazione del provvedimento di trascrizione del fermo amministrativo, né si pronuncia, pur in presenza di contrapposte eccezioni sollevate dalle parti, sulla propria competenza. Sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui stabilisce la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, ai fini della proposizione dell'opposizione a sanzione amministrativa, v., tra le altre, le ordinanze n. 114 del 2005, n. 130 del 2004 e n. 459 del 2002.
Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 111 cost. · Art. 113 cost.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22- bis, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, inserito dall'art. 98 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che la competenza a conoscere delle opposizioni avverso ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative spetti al tribunale, anziché al giudice di pace, quando, per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, il valore della causa di opposizione a varie ordinanze-ingiunzione superi il complessivo importo di lire trenta milioni, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per mancanza di una compiuta indicazione dei motivi di censura, dal momento che dall'ordinanza di rimessione emerge con sufficiente chiarezza che il vulnus costituzionale denunciato dal rimettente sarebbe rappresentato dalla minore garanzia che il giudice onorario assicurerebbe rispetto al giudice professionale.
Art. 3 cost. · Art. 274 c.p.c. · Art. 10 c.p.c. · Art. 22-bis Modifiche al sistema penale
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis e dell'art. 22-bis, comma 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, rispettivamente, nella parte in cui, per i giudizi di opposizione a ordinanze-ingiunzione, non è prevista la competenza del tribunale in caso di superamento del limite di valore di trenta milioni per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva e nella parte in cui non devolve alla cognizione del tribunale, in composizione monocratica, l'ipotesi in cui il trasgressore con più azioni (come nella specie) od omissioni della stessa o di diverse disposizioni di legge, venga condannato a pagare una sanzione pecuniaria complessiva superiore a lire trenta milioni. La mancata indicazione di elementi di fatto del giudizio 'a quò come, d'altro canto, il mero rinvio alle allegazioni di parte senza specifica indicazione delle ragioni della pretesa incostituzionalità comportano, infatti, un difetto di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni, che ne determinano perciò la manifesta inammissibilità. - V., analogamente, sentenza n. 178/2000 e ordinanza n. 193/2000, nonché ordinanza n. 432/2000.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 22-bis Modifiche al sistema penale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art22bis · fonte su Normattiva