Art. 23 — Giudizio di opposizione
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
Abrogato dal 6 ottobre 2011
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
Abrogato dal 6 ottobre 2011
3 pronunce che riguardano l’art. 23, dalle Rassegne del Massimario.
Dall'applicabilità del rito del lavoro al giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazioni di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, consegue che l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte ai sensi dell'art. art. 436, comma 3, c.p.c.
Art. 23 · Art. 348 c.p.c. · Art. 436 c.p.c.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Opposizione ad ordinanza ingiunzione - Impugnazione spiegata con ricorso anziché con citazione - Sanatoria - Condizioni - Principio in tema di impugnazione delle deliberazioni condominiali - Inapplicabilità - Rimessione in termini - Esclusione. 61 <!-- pag. 62 --> L'appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, in giudizi iniziati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso, e senza che sia possibile rimettere in termini l'appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento.
Art. 23 · Art. 156 c.p.c. · Art. 342 c.p.c.
(Nella specie, la S.C., confermando la decisione di merito, ha affermato che l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico aveva coperto tutti i fatti accertati durante l'ispezione e di cui i pubblici ufficiali avevano fornito precisa descrizione nel verbale, tra cui l'inidoneità delle condizioni igieniche dei box di stabulazione dei vitelli constatata in sede verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni imposte dai veterinari).
Art. 23 · Art. 2699 c.c. · Art. 2700 c.c. · Art. 221 c.p.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma (principio di ragionevolezza) e 24, secondo comma (diritto di difesa) Cost., l'art. 23, quinto comma, l. 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'amministrazione irrogante abbia omesso il deposito dei documenti di cui al secondo comma dello stesso art. 23, in quanto - tenuto presente che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa tende, attraverso l'impugnazione dell'atto (ordinanza-ingiunzione), all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria e che in esso l'amministrazione irrogante ha la veste sostanziale di attore sotto il profilo dell'onere probatorio - la preclusione all'esame del merito, determinata dall'omesso adempimento dell'onere di preventivo deposito dei documenti, atti a dimostrare la legittimità della pretesa, si risolve, al pari di quella operante nonostante la sussistenza della prova documentale della illegittimità dell'atto (già dichiarata costituzionalmente illegittima), in motivo di intrinseca irragionevolezza, postoché le due situazioni, in ragione della loro speculare equivalenza nell'ambito del giudizio, esplicano il medesimo effetto, ostativo o non ostativo per ambedue, rispetto alla convalida 'de planò del provvedimento opposto. - S. n. 534/1990. red.: Di Palma
Art. 23 Modifiche al sistema penale
In seguito alla nuova norma introdotta, in senso più garantistico, dall'art. 464 del codice di procedura penale (il quale, a differenza dell'art. 510 del codice previgente, stabilisce, riguardo alla opposizione a decreto penale, che in ogni caso, indipendentemente dalla condotta processuale del l'opponente, il giudice revochi il decreto), date le indiscutibili affinità e il parallelismo, sul piano processuale - sia sotto il regime dell'abrogato codice di procedura penale che sotto il regime di quello vigente - fra il giudizio di opposizione a decreto penale e il giudizio di opposizione all'ingiunzione, relativo agli illeciti amministrativi depenalizzati, come disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, non risulta più giustificata, in quest'ultimo, la limitazione del diritto di difesa cui da' luogo l'art. 23 della legge suddetta, col prevedere che la mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, comporti la convalida del provvedimento opposto anche quando la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente. L'art. 23 della legge n. 689 del 1981 va pertanto dichiarato illegittimo, in parte qua, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.. - Riguardo agli effetti della mancata presenza dell'opponente nel giudizio di opposizione a ingiunzione, nella vigenza del codice di procedura penale del 1930: O. n. 111/1989. - Riguardo agli effetti della mancata presenza dell'opponente nel giudizio di opposizione a decreto penale sotto il regime del codice del 1930 e, rispettivamente, nel procedimento per convalida di sfratto (art. 663, primo comma, cod. proc. civ.): S. nn. 46/1957 e 89/1972.
Art. 23 Modifiche al sistema penale
È manifestamente inammissibile, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 6- bis , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 2, comma 212, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'art. 23, decimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, impugnati, in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost., nella parte in cui prevedono l'obbligo di versamento del contributo unificato per tutti i procedimenti istaurati con ricorso ai sensi del citato art. 23 - con riferimento ai ricorsi iscritti alla data del 1º gennaio 2010 - avverso verbali di accertamento o ordinanze ingiunzioni ex lege n. 689 del 1981 e, quindi, anche per i ricorsi riferibili a verbali notificati prima dell'entrata in vigore della legge n. 191 del 2009. Premesso che il giudizio a quo non ha ad oggetto la verifica della suddetta obbligazione tributaria, la rilevanza della questione potrebbe ravvisarsi solo nell'ipotesi in cui il pagamento del contributo unificato costituisse una condizione di ammissibilità o di procedibilità del giudizio cui accede tale adempimento. Tuttavia, il rimettente non indica in base a quale disposizione l'inadempimento dell'obbligazione tributaria - che, secondo gli artt. 16, 247 e 249 del d.P.R. n. 115 del 2002, determina l'attivazione, da parte della cancelleria del magistrato dove è depositato l'atto introduttivo del giudizio, della procedura per la riscossione coattiva del contributo stesso, nonché l'applicazione della sanzione di cui all'art. 71 del d.P.R. n. 131 del 1986 - possa comportare l'ulteriore sanzione processuale dell'improcedibilità della domanda; né, più in generale, spiega in che modo la richiesta pronuncia di incostituzionalità inciderebbe sulla decisione che gli é sottoposta.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost. · Art. 113 cost.
È manifestamente inammissibile, per omessa motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2, cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, impugnati, in riferimento agli artt. 1, 3, 4 e 97 Cost., nella parte in cui non prevedono che il giudice dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, con la quale il prefetto irroga la sanzione cautelare della sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza, possa regolare l'esecuzione della misura con modalità tali da non ostacolare il lavoro del condannato. Infatti, prescindendo da ogni considerazione in merito alla fondatezza della questione, l'atto di promovimento è privo di qualsiasi descrizione del fatto da cui possa rilevarsi se sussistano le esigenze lavorative conclamate dall'opponente nel giudizio principale e se, per soddisfare le stesse, sia indispensabile il possesso della patente di guida. Per la manifesta inammissibilità di analoga questione relativa alla sospensione della patente, v. la citata ordinanza n. 45/2007. Per la manifesta inammissibilità delle questioni per omessa motivazione sulla rilevanza, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 85/2010, n. 201/2009 e n. 441/2008. Sulla diversa natura della sospensione cautelare della patente, v. le citate ordinanze n. 344/2004, n. 381/1998, n. 313/1998 e n. 167/1998.
Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 97 cost.
riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento…
Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 · Art. 23 Modifiche al sistema penale
riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento…
Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma undicesimo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost. nella parte in cui non prevede che «nella liquidazione delle spese a favore dell'Ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato, ivi previsti». Invero, la questione è espressa in forma contraddittoria, risolvendosi, per un verso, in una richiesta di avallo interpretativo, per un altro, nella deduzione di meri inconvenienti di fatto derivanti da una certa applicazione della norma censurata, e non è adeguatamente motivata in ordine alla non manifesta infondatezza. Inoltre, il rimettente non ha valutato la possibilità di una interpretazione della norma censurata conforme ai principi costituzionali che egli assume violati. - V., citata, ordinanza n. 130/2005.
Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 23 Modifiche al sistema penale · Art. 15 Disposizioni sul processo tributario
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77, p…
Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 · Art. 23 Modifiche al sistema penale
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77, p…
Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 · Art. 23 Modifiche al sistema penale
È manifestamente inammissibile, in riferimento agli articoli 3 e 111, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma undicesimo, della legge 24 novembre 1981, n. 689 – richiamato dall'art. 204-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 –, nella parte in cui non consente al giudice di condannare al pagamento delle spese processuali la pubblica amministrazione, convenuta nel giudizio di opposizione ad atto irrogativo di sanzione amministrativa pecuniaria. Infatti il rimettente non ha in alcun modo esaminato la possibilità di dare della norma censurata un'interpretazione conforme ai principî costituzionali che egli assume violati.
Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 23 Modifiche al sistema penale · Art. 204-bis c.d.s.
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti, perché valutino il permanere della rilevanza della prospettata questione alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 2004, successiva ad entrambe le ordinanze, che ha, dichiarando la illegittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 “nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per la proposizione dell’opposizione, sostanzialmente modificato la disciplina in relazione alla quale i giudici rimettenti hanno sollevato le questioni si legittimità costituzionale.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 22 Modifiche al sistema penale · Art. 23 Modifiche al sistema penale
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione, dal Giudice di pace di Orbetello, con l'ordinanza in epigrafe; b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costitu…
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 113 cost.
La norma alla quale si correla la questione non è contenuta nei commi dell'art. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, evocati dal rimettente, ma si ricava dal combinato disposto dell'art. 22, quarto e quinto comma, onde la questione va evidentemente riferita a questi due commi, così correggendosi la palese erroneità dell'indicazione normativa, in cui è incorsa l'ordinanza.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 181 c.p.c.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 196 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevate rispettivamente in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed in riferimento agli articoli 3, 24, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono l'obbligo in solido a carico del conducente e del proprietario del veicolo a mezzo del quale vengono commesse infrazioni sanzionate in via amministrativa, allorquando la circolazione del veicolo avviene contro la volontà del proprietario. Infatti, da un lato, gli artt. 22, terzo comma, e 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 sono indicati solo nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione e non nella motivazione; dall'altro, l'ordinanza non specifica in alcun modo le ragioni per le quali sarebbero violati i parametri costituzionali, evocati del tutto genericamente. - In tema di difetto di motivazione, v. citata ordinanza n. 432/2000.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 196 c.d.s.
Non è fondata, con riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede il potere del Pretore di escludere la tardività dell'opposizione proposta avverso una ordinanza-ingiunzione, quando il ritardo sia stato determinato dall'indicazione, nell'ordinanza stessa, di un termine più lungo di quello previsto, a pena di decadenza, dalla'rt. 22 della medesima legge, in quanto - posto che l'art. 3, comma 4, l. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti), disponendo che "in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere, contiene un principio di carattere generale, applicabile anche ai procedimenti amministrativi disciplinati da disposizioni anteriori e, quindi, anche a quello di irrogazione delle sanzioni amministrative regolato dalla l. n. 689 del 1981 - non possono verificarsi preclusioni a proporre opposizione, non solo quando manchi nell'ordinanza-ingiunzione l'indicazione del termine entro cui è possibile farlo, ma, a maggior ragione, nel caso in cui sia indicato erroneamente un termine più lungo di quello fissato dalla legge, vanificandosi, altrimenti, oltre alla portata precettiva dell'art. 3, comma 4, l. n. 241 del 1990, anche l'esigenza di effettiva tutela del cittadino nei confronti degli atti della P.A.. - S. nn. 534/1990, 311/1994, 507/1995. red.: S. Di Palma
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 23 Modifiche al sistema penale
Manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. - V., pure, O. n. 73/1995. red.: G. Leo
Art. 3 cost. · Art. 23 Modifiche al sistema penale
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18, 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) (recte: degli artt. 202, 203, 204 e 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Alessandria con l…
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 18 Modifiche al sistema penale · Art. 22 Modifiche al sistema penale
Questione già dichiarata manifestamente infondata. - v. O. n. 111/1989.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 23 Modifiche al sistema penale
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quinto e dodicesimo comma, L. 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui non consente al pretore, se l'opponente non si presenta, di non convalidare l'ordinanza- ingiunzione quando la responsabilità dell'interessato può escludersi dall'esame degli atti, sia perché non esiste violazione dell'art. 3 Cost. in quanto la conseguenza sfavorevole dipende dalla mancata osservanza di un onere processuale, sia perché non esiste violazione dell'art. 24 Cost., in quanto l'onere di presentarsi è preordinato a rafforzare il diritto di difesa, esercitabile per giunta anche tramite un procuratore.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 23 Modifiche al sistema penale
L'onere di impugnare per querela di falso l'atto pubblico di cui si intenda negare la veridicita`, in quanto previsto a tutela del superiore interesse alla certezza giuridica dell'attivita` dei pubblici ufficiali, trova il suo fondamento nella tutela di interessi pubblici anche costituzionalmente garantiti, quali il buon andamento della p.a., senza tuttavia limitare il diritto di difesa dell'interessato, non essendo a questi precluso il ricorso ai normali mezzi di prova attraverso l'apposito procedimento di querela. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa all'art. 23, L. 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui consente che anche nel giudizio di opposizione all'ordinanza- ingiunzione l'atto pubblico esplichi la sua tipica efficacia probatoria ex art. 2700 cod. civ.).
Art. 24 cost. · Art. 2700 c.c. · Art. 23 Modifiche al sistema penale
Se ne mostrano 13 su 21, dalle più recenti.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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8 versioni dal 1981
urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art23 · fonte su Normattiva