Art. 4 — Cause di esclusione della responsabilit
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Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facolta' legittima ovvero in stato di necessita' o di legittima difesa. Se la violazione e' commessa per ordine dell'autorita', della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
Testo in vigore dal 30 novembre 1981 al 1 gennaio 1999
