Modifiche al sistema penale

Art. 47 — Modifica all'articolo 697 del codice penale in materia di denuncia di armi all'autorit

Il secondo comma dell'articolo 697 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'autorita', e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire cinquecentomila".

Testo vigente dal 30 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art47 · fonte su Normattiva