Modifiche al sistema penale

Art. 53 — Sostituzione delle pene detentive brevi

((Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, puo' sostituire tale pena con quella della semiliberta' o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, puo' sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilita'; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, puo' sostituirla altresi' con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56-quater. Con il decreto penale di condanna, il giudice, su richiesta dell'indagato o del condannato, puo' sostituire la pena detentiva determinata entro il limite di un anno, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilita'. Si applicano le disposizioni dei commi 1-bis e 1- ter dell'articolo 459 del codice di procedura penale. Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'articolo 81 del codice penale.))

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

16

La Corte Costituzionale con sentenza 15-29 giugno 1995, n.284 (in G.U. 1ª s.s. 5/7/1995, n.28) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in motivazione."

Corte Costituzionale

46

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 gennaio - 1 febbraio 2022, n. 28 (in G.U. 1ª s.s. 2/2/2022, n. 5), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede che «[i]l valore giornaliero non puo' essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non puo' superare di dieci volte tale ammontare», anziche' «[i]l valore giornaliero non puo' essere inferiore a 75 euro e non puo' superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 del codice penale»".

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 28/2022

    Ha colpito questo articolo
    1 febbraio 2022

    L'insufficiente descrizione della fattispecie concreta non consente alla Corte costituzionale di apprezzare la rilevanza delle questioni prospettate. ( Precedenti: S. 114/2021- mass. 43914; O. 136/2021 - mass. 43947; S. 147/2020- mass. 43522) . (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP di Ravenna in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui prevede che, nel determinare l'ammontare della pena pecuniaria in sostituzione della pena detentiva di durata sino a sei mesi, il giudice individui il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato, da moltiplicare per i giorni di pena detentiva, in un valore che non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 cod. pen., pari a euro 250,00, anziché fare applicazione dei criteri di ragguaglio di cui all'art. 459, comma 1- bis , cod. proc. civ., ovvero poter fare applicazione dei meccanismi di adeguamento di cui all'art. 133- bis cod. pen. Il rimettente ha omesso di illustrare per quale ragione la pena pecuniaria sostitutiva prevista debba ritenersi sproporzionata rispetto alle condizioni economiche dell'imputato, sulle quali non fornisce alcuna informazione). ( Precedente: S. 254/2020 - mass. 43014 ).

    Art. 135 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 284/1995

    Ha colpito questo articolo
    29 giugno 1995

    Il fatto che a distanza di circa otto anni dalla pronuncia con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato inammissibile, per l'impossibilità di rintracciare una soluzione costituzionalmente obbligata, la questione della mancata previsione dell'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, il legislatore non abbia ritenuto di dare alcuna regolamentazione alla materia, nonostante l'invito in tal senso rivolto con tale pronuncia, rende doverosa una decisione che impedisca il protrarsi della situazione di ingiustificata disparità di trattamento dei condannati militari rispetto ai condannati comuni, pur dovendosi escludere la possibilità di un intervento di tipo additivo. Senonché, ferma restando la caducazione della norma censurata e la conseguente applicabilità anche ai reati militari delle sanzioni sostitutive - secondo le modalità che verranno definite dal legislatore e nei limiti di pena stabiliti dall'art. 53, primo, secondo e quarto comma, della legge n. 689 del 1981 - residua l'esigenza di comporre le antinomie emergenti tra il sistema dettato dalla legge di modifiche al sistema penale e le particolari categorie di soggetti nei confronti dei quali le ulteriori norme della legge n. 689 del 1981 devono essere applicate. Con la conseguenza che gli altri precetti della stessa legge che dettino prescrizioni in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi saranno riferibili anche ai reati militari, alla condizione che esse non risultino incompatibili con la posizione soggettiva del condannato. Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale, per contrasto con il principio di uguaglianza, sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento, restando assorbiti gli altri profili di illegittimità denunciati, dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in motivazione. Rimane riservato al legislatore, nel rispetto del principio di ragionevolezza e degli altri principi costituzionali, il compito di apprestare una disciplina che adegui il regime delle sanzioni sostitutive sia alle peculiari finalità rieducative della pena militare sia al particolare 'status' del condannato, intervento divenuto ormai indifferibile anche in vista di non determinare, in conseguenza del vuoto normativo, una nuova disparità di trattamento, questa volta a favore dei militari e non certo addebitabile al 'decisum' della Corte. - V., per la pronuncia di inammissibilità richiamata nella massima, S. n. 279/1987. V. anche, nel senso della manifesta inammissibilità della medesima questione , O. n. 230/1990 red.: G. Conti

    Art. 53 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 226/2022

    Questione inammissibile
    8 novembre 2022

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Piacenza in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui non prevede che, nel determinare l'ammontare della pena pecuniaria in sostituzione della pena detentiva di durata sino a sei mesi, il giudice individui il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato in quello di cui all'art. 459, comma 1- bis , cod. proc. pen. (75 euro) ovvero possa fare applicazione dei meccanismi di adeguamento di cui all'art. 133- bis cod. pen. in luogo di quello di cui all'art. 135 del medesimo codice (250 euro). La sentenza n. 28 del 2022 ha già dichiarato, in senso conforme al petitum del rimettente, l'illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione censurata, ora peraltro integralmente sostituita dal d.lgs. n. 150 del 2022, che ha previsto una disciplina del tasso di ragguaglio ancora più favorevole. ( Precedenti: O. 206/2022 - mass. 45101; O. 204/2022 - mass. 45076; O. 172/2022 - mass. 45006; O. 116/2022 - mass. 44763; O. 102/2022 - mass. 44906; S. 28/2022 - mass. 44623; O. 206/2021 - mass. 44207; O. 192/2021 - mass. 44208; O. 184/2021 - mass. 44051; O. 93/2021 - mass. 43872 ).

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 133-bis c.p. · Art. 135 c.p.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art53 · fonte su Normattiva