Modifiche al sistema penale

Art. 65 — Controllo sull'adempimento delle prescrizioni

[1]L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta ((le pene sostitutive della semiliberta', della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilita' ovvero)), in mancanza di questo, il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente ((, e il nucleo di Polizia penitenziaria presso l'ufficio di esecuzione penale esterna verificano)) periodicamente che il condannato adempia alle prescrizioni impostegli e ((tengono)) un registro nominativo ed un fascicolo per ogni condannato sottoposto a controllo. Nel fascicolo individuale sono ((custodite la)) sentenza di condanna ((che applica il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo ovvero)) l'ordinanza del magistrato di sorveglianza con le eventuali successive modifiche delle modalita' di esecuzione ((della semiliberta' sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva)), copia della corrispondenza con l'autorita' giudiziaria e con le altre autorita', una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne riportate e ogni altro documento relativo all'esecuzione della pena. Si applicano al condannato alla ((semiliberta')) le norme di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica ((30 giugno 2000, n. 230)). Il controllo sull'osservanza dell'obbligo prescritto dal primo comma dell'articolo 55 viene effettuato dal direttore dell'istituto ((...)).

[2]((...))

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art65 · fonte su Normattiva