Modifiche al sistema penale

Art. 66 — Revoca per inosservanza delle prescrizioni

Salvo quanto previsto dall'articolo 71 per la pena pecuniaria, la mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, ne determina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva piu' grave. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, il direttore dell'istituto a cui il condannato e' assegnato o il direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna informano, senza indugio, il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilita', ovvero il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 62, di ogni violazione degli adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i rispettivi controlli. Il magistrato di sorveglianza compie, ove occorra, sommari accertamenti e, qualora ritenga doversi disporre la revoca della semiliberta' o della detenzione domiciliare e la conversione previste dal primo comma, procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Allo stesso modo procede il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilita'.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 199/1992

    Questione infondata
    28 aprile 1992

    Nel dubitare in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost. della legittimità costituzionale dell'art. 66, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui stabilisce la conversione delle sanzioni sostitutive anche a fronte di una sola violazione delle prescrizioni comportamentali imposte, così impedendo al giudice ogni valutazione sulla effettiva lesività della condotta trasgressiva, il giudice rimettente pone a raffronto l'istituto della revoca delle misure alternative alla detenzione, la cui disciplina invece riconosce al giudice ampi poteri delibativi; tale raffronto, tuttavia, non appare consentito dal momento che il fenomeno della conversione è concettualmente diverso da quello della revoca, fondandosi, quest'ultimo istituto, su di un "contrarius actus" speculare a quello concessivo del beneficio, si' che appare del tutto logico riconoscere al giudice anche nel caso della revoca la stessa sfera di discrezionalità attribuita ad esso nella fase di concessione del beneficio; ciò non ricorre nel caso dell'istituto della conversione consistente in una trasformazione della sanzione sostitutiva a seguito di un "fatto sopravvenuto" tipizzato dall'ordinamento ed in grado di influire non sulla modalità esecutiva bensì sullo stesso tipo di pena da applicare.

    Art. 13 cost. · Art. 27 cost. · Art. 66 Modifiche al sistema penale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art66 · fonte su Normattiva