Modifiche al sistema penale

Art. 74 — Iscrizione nel casellario giudiziale

Dopo l'articolo 58 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente: "Art. 58-bis. - (Iscrizione nel casellario giudiziale). - Nel casellario giudiziale sono iscritti i provvedimenti della sezione di sorveglianza relativi alla irrogazione e alla revoca delle misure alternative alla pena detentiva".

Testo vigente dal 30 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art74 · fonte su Normattiva