Art. 74 — Iscrizione nel casellario giudiziale
Dopo l'articolo 58 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente: "Art. 58-bis. - (Iscrizione nel casellario giudiziale). - Nel casellario giudiziale sono iscritti i provvedimenti della sezione di sorveglianza relativi alla irrogazione e alla revoca delle misure alternative alla pena detentiva".
Testo vigente dal 30 novembre 1981
