Art. 89 — Casi di perseguibilità a querela
Dopo l'articolo 493 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 493-bis. - (Casi di perseguibilita' a querela). - I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo".
Testo vigente dal 30 novembre 1981
