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Ferma restando la facolta' di cui al secondo comma del precedente a articolo 6, per i sottufficiali e i volontari del CEMM i quali, nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, siano compresi nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento al grado superiore, continuano ad applicarsi, relativamente ai periodi minimi d'imbarco e se piu' favorevoli, le disposizioni vigenti anteriormente alla data suddetta per la categoria o specialita' di provenienza.
Testo in vigore dal 20 luglio 1965 al 9 ottobre 2010
