Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 1965 al 9 ottobre 2010. 130 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La tabella B dell'articolo 66 riguardante i periodi minimi d'imbarco per l'avanzamento dei sottufficiali e dei volontari del CEMM e' sostituita da quella allegata alla presente legge. Per determinate specialita' o gradi di esse il Ministro per la difesa, sentito il parere delle competenti Commissioni di avanzamento, puo' con suo decreto disporre l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialita' oppure alla possibilita' di assegnare personale a bordo delle navi. Per i sottufficiali abilitati "montatori artificieri" restano ferme le disposizioni della legge 9 giugno 1950, n. 519. Per i sottufficiali abilitati "montatori" delle categorie tecnici di armi ed elettrotecnici, il periodo minimo di imbarco richiesto per l'avanzamento a sottotenente del CEMM e' ridotto a dodici mesi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-06-26;813~art6 · fonte del testo