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Nell'articolo 32 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, le parole "terzo" contenuta nel primo comma, e "quarto" contenuta nel secondo comma, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "secondo" e "terzo". La disposizione del precedente comma non si applica per la rettifica e per l'accertamento d'ufficio dei redditi i cui termini per effetto del citato articolo 32 scadono il 31 dicembre dell'anno in corso e il 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 17 novembre 1966 al 22 dicembre 2008
