Art. 20 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008. 56 parole tolte, 16 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.tolto: P.R. 29 GENNAIO 1958aggiunto: L. 25 GIUGNO 2008, N. tolto: 645.
tolto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645.
tolto: In caso di ritardo, si applica a carico dell'esattore delegate l'indennita' di mora del 6 per cento a beneficio dell'Erario le maggiori, sanzioni previste dalle vigenti disposizioni.
tolto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645. aggiunto: 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-06-16;942~art20 · fonte del testo