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I termini di decadenza previsti dall'articolo 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche per l'accertamento dei redditi da assoggettare all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni. Per le iscrizioni a ruolo si applicano, in deroga all'articolo 290 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, le disposizioni previste per le imposte dirette.
Testo in vigore dal 17 novembre 1966 al 22 dicembre 2008
