I primi sette commi dell'articolo 43 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, sono sostituiti dai seguenti: "Le riserve di caccia hanno lo scopo di incrementare la produzione della selvaggina, anche per favorirne l'irradiamento nei terreni circostanti ed agevolare la sosta delle specie migratorie; in esse e' consentito l'esercizio venatorio, nei modi e termini di legge, esclusivamente al concessionario ed a chi sia dal medesimo autorizzato. Le bandite sono destinate all'allevamento della selvaggina, favorito da idonei impianti, ed a facilitare mediante opportuni apprestamenti la sosta delle specie migratorie. Le zone di ripopolamento e cattura hanno per scopo la produzione e l'incremento della selvaggina da destinare esclusivamente al ripopolamento del territorio di caccia libera e delle zone di ripopolamento e cattura di nuova costituzione. Nelle bandite e nelle zone di ripopolamento e cattura l'esercizio della caccia e dell'uccellagione e' vietato a chiunque, compreso il concessionario, salvo le eccezioni previste dalla presente legge".
Testo vigente dal 15 settembre 1967
