L'articolo 88 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Art. 88. - Le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico oltre agli altri compiti che la presente legge affida loro, provvedono:

  • a)ad organizzare i cacciatori ed a tutelare i loro legittimi interessi;
  • b)a collaborare nel campo tecnico organizzativo della caccia con gli organi dello Stato e degli Enti locali;
  • c)ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche e normative;
  • d)a divulgare fra i cacciatori le conoscenze tecniche e quelle venatorie;
  • e)a promuovere e finanziare iniziative atte a rendere piu' proficuo l'esercizio venatorio;
  • f)ad organizzare gare, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere venatorio".

Testo vigente dal 15 settembre 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-08-02;799~art36 · fonte su Normattiva