L'articolo 88 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Art. 88. - Le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico oltre agli altri compiti che la presente legge affida loro, provvedono:
- a)ad organizzare i cacciatori ed a tutelare i loro legittimi interessi;
- b)a collaborare nel campo tecnico organizzativo della caccia con gli organi dello Stato e degli Enti locali;
- c)ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche e normative;
- d)a divulgare fra i cacciatori le conoscenze tecniche e quelle venatorie;
- e)a promuovere e finanziare iniziative atte a rendere piu' proficuo l'esercizio venatorio;
- f)ad organizzare gare, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere venatorio".
Testo vigente dal 15 settembre 1967
