L'articolo 86 del testo unico del 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Art. 86. - Le associazioni venatorie sono libere. La Federazione italiana della caccia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma. Essa si compone dei propri organi locali e fa parte del Comitato olimpico nazionale italiano. Per l'esercizio delle attivita' di interesse tecnico-venatorio la Federazione e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale, previa ratifica del Comitato olimpico nazionale, approva lo statuto e le eventuali modificazioni. Le associazioni nazionali fra i cacciatori istituite per atto pubblico sono riconosciute come associazioni venatorie agli effetti della presente legge con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con quello per l'interno, purche' posseggano i seguenti requisiti:

  • a)abbiano finalita' esclusivamente sportive, ricreative o tecnico-venatorie;
  • b)posseggano una efficiente e stabile organizzazione a carattere nazionale con adeguati organi periferici. Le associazioni riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Nelle associazioni venatorie riconosciute non possono rivestire cariche coloro che abbiano riportato condanne per violazioni alla legge sulla caccia. Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro per l'agricoltura e le foreste dispone con proprio decreto, d'intesa con il Ministro per gli interni, la revoca del riconoscimento stesso".

Testo vigente dal 15 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-02;799~art35 · fonte su Normattiva