L'articolo 90 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Art. 90. - Le licenze per l'esercizio della caccia e della uccellagione sono soggette al pagamento delle seguenti tasse annuali a favore dell'orario:

  • a)licenza di caccia con uso di fucile a un colpo: lire 6.000, a due colpi lire 8.000, a piu' di due colpi lire 12.000;
  • b)licenze di porto di fucile per gli agenti di vigilanza, per il controllo dei predatori: lire 1.000;
  • c)barca a motore per uso di caccia con fucile sui fiumi: lire 30.000;
  • d)archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barche senza motore: lire 40.000; per ogni arma in piu': lire 10.000;
  • e)archibugio o altra arma da getto a cavalletto con appoggio fisso: lire 9.000; per ogni arma in piu': lire 5.000;
  • f)licenza di uccellagione fissa: lire 30.000;
  • g)licenza di quagliara, paretai e copertoni: lire 20.000;
  • h)licenza di prodina: lire 15.000;
  • i)appostamento fisso: lire 10.000. Per le concessioni di riserva devono essere pagate le tasse indicate nell'articolo 61 e, per tutte le tabelle, per le quali non e' prevista l'esenzione, la tassa prescritta dalla legge di bollo".

Testo vigente dal 15 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-02;799~art37 · fonte su Normattiva