L'articolo 91 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Art. 91. - Le licenze di caccia e di uccellagione escluse quelle rilasciate ai guardiacaccia ai sensi della lettera b) dell'articolo precedente, sono soggette al pagamento, oltre che delle tasse specificate nell'articolo precedente, delle seguenti soprattasse:

  • a)per ogni licenza di caccia con uso di fucile a un colpo lire 1.000;
  • b)per ogni licenza di caccia con uso di fucile a non piu' di due colpi lire 2.000;
  • c)per ogni licenza di caccia con uso di fucile a piu' di due colpi lire 2.500;
  • d)per ogni licenza di barca a motore per uso di caccia col fucile sui fiumi lire 120.000;
  • e)per ogni licenza di archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barca senza motore lire 50.000; per ogni arma in piu' lire 20.000;
  • f)per ogni licenza di uccellagione: lire 5.000 per la prodina con un sol paio di reti; lire 20.000 per i paretai e copertoni fino a due paia di reti, roccoli e brescianelle senza passate; lire 30.000 per i paretai e copertoni con piu' di due paia di reti, roccoli e brescianelle con passate a reti tordare, boschetti o tordare con richiami; lire 50.000 per la quagliara;
  • g)per ogni licenza di appostamento fisso di caccia e di uccellagione con apposizione di tabelle delimitanti la zona di rispetto lire 40.000, elevate a lire 80.000 per gli appostamenti fissi per colombacci;
  • h)per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di tassa erariale per le bandite private e per le riserve dovra' pagarsi una soprattassa di lire 100;
  • i)per ogni tabella indicante il divieto di caccia, soggetta al pagamento della tassa di bollo deve pagarsi una soprattassa di lire 50".

Testo vigente dal 15 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-02;799~art38 · fonte su Normattiva