L'articolo 29 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 e' sostituito dal seguente: "Art. 29. - La caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica od altra effettiva chiusura, d'altezza non minore di metri 1,80 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia profondita' di almeno metri 1,50 e larghezza di almeno metri 3. In detti fondi, su richiesta dei proprietari interessati, sono effettuate, da parte del Comitato provinciale della caccia competente per territorio, catture di selvaggina per la protezione delle colture. La selvaggina stanziale, cosi' catturata, deve essere destinata al ripopolamento di altre localita'. Detti fondi, qualora abbiano i requisiti previsti dalla presente legge, possono essere costituiti in riserve private con le modalita' stabilite dalla legge stessa. Nei fondi indicati e' sempre ammesso l'allevamento di selvaggina a scopo ornamentale. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000".

Testo vigente dal 15 settembre 1967

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 219/1974

    Questione infondata
    9 luglio 1974

    Non è fondata l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1967, n. 799, che sancisce il divieto di caccia e uccellagione in fondo chiuso a carico del proprietario del fondo stesso, sollevata sul rilievo che il giudice a quo non deve fare applicazione della norma denunciata al rapporto controverso concernente la validità di un contratto stipulato tra le parti nel 1967 e scaduto nel 1971, giacché risulta dagli atti di causa che la validità della convenzione avente ad oggetto la cessione di diritti di caccia, rimasta in sospeso a seguito della proibizione di legge, riprenderà efficacia in caso di accoglimento della sollevata eccezione di incostituzionalità e lo stesso giudice nell'ordinanza di rinvio, ha precisato che il mantenimento della validità della convenzione resta "subordinata alla verifica della legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge" n. 799 del 1967.

    Art. 1 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 153/1971

    Questione infondata
    30 giugno 1971

    avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 2 agosto 1967, n. 799, recante "Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, appro…

    Art. 44 cost. · Art. 8 Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche · Art. 29 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1967-08-02;799~art8 · fonte su Normattiva