L'art. 32 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 32. - Ferme restando le disposizioni dell'articolo 703 del Codice penale e dell'articolo 57 della legge di pubblica sicurezza e del secondo comma dell'articolo 29, l'esercizio della caccia con uso di armi da sparo e' vietato nelle zone distanti meno di cento metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazione od a posti di lavoro e nelle zone distanti meno di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviarie o strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali o interpoderali. E' del pari vietato sparare in direzione di detti immobili e vie di comunicazione a distanza minore di metri 150 dagli stessi. Qualora si usino armi o munizioni di maggiore portata, si deve rispettare una distanza tale da evitare nocimento. Nelle zone indicate nel primo capoverso e' vietato il porto di armi cariche se non in posizione di sicurezza e solo per motivi di attraversamento. E' in ogni caso vietato il porto di armi da sparo cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno di centri abitati e a bordo di veicoli di qualunque genere. Nel periodo di chiusura della caccia sono vietati il porto e l'uso delle armi da caccia con munizione spezzata e di arnesi per l'uccellagione, a meno che il trasporto avvenga per giustificato motivo e che il fucile sia smontato o chiuso in busta o altro involucro idoneo. Tale divieto si applica, anche in periodo di caccia aperta, nelle zone di ripopolamento e cattura. Il divieto non si applica agli agenti di vigilanza di cui agli articoli 68 e 69. I contravventori sono puniti, quando il fatto non costituisca piu' grave reato, con la multa da lire 20.000 a lire 100.000. Alla condanna consegue la revoca della licenza da uno a tre anni".

Testo vigente dal 15 settembre 1967

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 176/1976

    Ha colpito questo articolo
    14 luglio 1976

    L'ultimo comma dell'art. 32 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, limitatamente alle zone di ripopolamento, punisce il porto di armi da caccia e di arnesi per l'uccellagione con la pena della multa. Infatti la caccia in zona di ripopolamento, già punita come semplice contravvenzione, attualmente costituisce solo un illecito amministrativo ed il legislatore, ponendo come delitto l'inosservanza di un divieto diretto alla prevenzione di un fatto contravvenzionale, ora depenalizzato, ha ecceduto i limiti della discrezionalità legislativa in materia di qualità e misura delle pene, ponendo in essere una disparità di trattamento del tutto irrazionale, che viola il principio di eguaglianza.

    Art. 32 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 10 Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 91/1980

    Altra decisione
    11 giugno 1980

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - degli artt. 30 e 32, commi primo e sesto (come modificati dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799), r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, essendo nel frattempo entrata in vigore la legge 27 dicembre 1977, n. 968, che all'art. 31 ha stabilito l'applicazione di sanzioni amministrative, in luogo delle sanzioni penali preesistenti, per le violazioni delle disposizioni legislative statali e regionali sulla caccia, per cui si rende necessario il riesame della rilevanza della questione prospettata tenendo conto dei divieti e delle sanzioni vigenti in tema di esercizio venatorio. - O. n. 25/1980.

    Art. 3 cost. · Art. 32 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 10 Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche · Art. 31 Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 25/1980

    Altra decisione
    27 febbraio 1980

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - degli artt. 30 e 32, commi quarto e sesto (come modificati dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799), r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, essendo nel frattempo entrata in vigore la legge 27 dicembre 1977, n. 968, che all'art. 31 ha stabilito l'applicazione di sanzioni amministrative, in luogo delle sanzioni penali preesistenti, per le violazioni delle disposizioni legislative statali e regionali sulla caccia, per cui si rende necessario il riesame della rilevanza delle questioni prospettate tenendo conto dei divieti e delle sanzioni vigenti in tema di esercizio venatorio. - O. n. 91/1980.

    Art. 3 cost. · Art. 30 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 32 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 10 Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1967-08-02;799~art10 · fonte su Normattiva