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La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La nuova misura degli assegni e dei contributi di cui alle tabelle annesse alla presente legge si applica dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge. Per i lavoratori iscritti negli elenchi anagrafici della agricoltura le prestazioni, saranno corrisposte nella misura prevista dalla tabella A) annessa alla presente legge a decorrere dal 1 luglio 1961. Dalla data di applicazione di cui al secondo comma del presente articolo, e limitatamente al 30 giugno 1964, sono stabiliti ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari, un massimale retributivo pari a lire 2.000 giornaliere per le aziende classificate commerciali secondo la vigente legislazione previdenziale, nonche' per le aziende classificate artigiane ai sensi del decreto ministeriale 2 febbraio 1948 e successive modificazioni ed integrazioni ed un massimale pari a lire 2.500 giornaliere per tutte le altre aziende. 1 2 Per le aziende classificate artigiane secondo le norme del precedente comma fino al 30 giugno 1964 il contributo e' calcolato sulla retribuzione effettiva lorda, dedotta una somma giornaliera, come dalla tabella D) annessa alla presente legge. 1 2 A decorrere dal 1 luglio 1964 il pagamento di tutti i contributi previsti dal presente articolo e dalle tabelle annesse alla legge sara' effettuato sull'intera retribuzione, escluso ogni massimale ed ogni deduzione. 1 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 giugno 1964, n. 433
1La L. 23 giugno 1964, n. 433 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, sono prorogate fino al 30 giugno 1965. Correlativamente il termine del 1 luglio 1964, fissato dall'ultimo comma dello stesso articolo, e' prorogato al 1 luglio 1965".
L. 5 luglio 1965, n. 833
2La L. 5 luglio 1965, n. 833 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961 n. 1038, gia' prorogate al 30 giugno 1965 con l'articolo 2 della legge 23 giugno 1964, n. 433, sono ulteriormente prorogate fino al 31 marzo 1966". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "La disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo 25 ha effetto dal 1 aprile 1966".
Testo in vigore dal 24 luglio 1965 al 29 marzo 1966
