Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 1956 al 9 ottobre 2010. 127 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I volontari che, al termine della ferma contratta, non possono essere scrutinati per la promozione o ammessi alla successiva ferma rimangono in servizio in qualita' di spuntati fino al cessare delle cause impeditive dell'ammissione alla successiva ferma. I volontari spuntati sono presi in esame per l'avanzamento o ammessi alla successiva ferma dopo la cessazione delle cause impeditive di cui sopra. Coloro che sono giudicati idonei conseguono la promozione e sono ammessi alla successiva ferma con decorrenza, a tutti gli effetti, dal giorno successivo alla data del termine dell'ultima ferma, alla quale erano vincolati, continuando a far parte del corso di arruolamento, salvo il disposto del precedente art. 12, secondo comma. I volontari giudicati non idonei o rinunciatari all'ammissione alla successiva ferma sono trasferiti nel personale in congedo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-11-27;1368~art15 · fonte del testo