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I volontari che, al termine della ferma contratta, non possono essere scrutinati per la promozione o ammessi alla successiva ferma rimangono in servizio in qualita' di spuntati fino al cessare delle cause impeditive dell'ammissione alla successiva ferma. I volontari spuntati sono presi in esame per l'avanzamento o ammessi alla successiva ferma dopo la cessazione delle cause impeditive di cui sopra. Coloro che sono giudicati idonei conseguono la promozione e sono ammessi alla successiva ferma con decorrenza, a tutti gli effetti, dal giorno successivo alla data del termine dell'ultima ferma, alla quale erano vincolati, continuando a far parte del corso di arruolamento, salvo il disposto del precedente art. 12, secondo comma. I volontari giudicati non idonei o rinunciatari all'ammissione alla successiva ferma sono trasferiti nel personale in congedo.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1956 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-11-27;1368~art15 · fonte del testo