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((I sottocapi volontari sono scrutinati per l'avanzamento al grado di sergente, con il criterio dell'anzianita' e per corsi di arruolamento, dopo un minimo di 18 mesi di servizio, in relazione alla disponibilita' dei posti nella forza organica dei sergenti di cui al precedente articolo 18. Gli idonei sono promossi con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di approvazione del relativo quadro di avanzamento)).
Testo in vigore dal 17 luglio 1964 al 9 ottobre 2010
