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Per corrispondere alle necessita' dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente, il Ministero della difesa ha facolta' di bandire annualmente, anche limitatamente ad alcune categorie e specialita', e per il numero di posti di volta in volta stabilito nei limiti delle disponibilita' degli organici, concorsi per il trasferimento nei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente. Ai concorsi possono partecipare i sottocapi volontari iscritti nel quadro di avanzamento a sergente. La domanda di partecipazione al concorso deve contenere la richiesta o la rinuncia a contrarre i vincoli di ferma volontaria annuale di cui al successivo art. 13. Il concorso ha luogo per esami sui programmi di insegnamento del corso ordinario. I concorrenti sono esaminati da apposita Commissione composta da: un capitano di vascello o di fregata, presidente; due ufficiali del Corpo di stato maggiore di grado inferiore a quello del presidente, membri; un ufficiale inferiore, segretario. Per l'esame dei concorrenti delle categorie elettricisti, specialisti direzione tiro, siluristi e torpedinieri, uno dei due membri ufficiali del Corpo di stato maggiore e' sostituito da un ufficiale delle armi navali; per i concorrenti delle categorie meccanici, infermieri, furieri e portuali rispettivamente da un ufficiale del genio navale, medico, di commissariato o delle capitanerie di porto.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1956 al 17 luglio 1964

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-11-27;1368~art6 · fonte del testo