Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 agosto 1965 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Per corrispondere alle necessita' dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente, il Ministero della difesa ha facolta' di bandire annualmente, anche limitatamente ad alcune categorie e specialita', e per il numero di posti di volta in volta stabilito nei limiti delle disponibilita' degli organici, concorsi per il trasferimento nei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente. Ai concorsi possono partecipare i sergenti volontari che si trovino nell'ultimo anno della ferma di anni sei. La domanda di partecipazione al concorso deve contenere la richiesta o la rinuncia a contrarre i vincoli di ferma volontaria annuale di cui al successivo art. 13. ((Il concorso ha luogo per esami sui programmi di insegnamento dei corsi d'istruzione seguiti dai candidati durante il servizio volontario. I concorrenti sono esaminati da apposita Commissione composta da: un capitano di vascello o di fregata, presidente; due ufficiali di grado inferiore a quello del presidente, membri; un ufficiale di grado inferiore a quello del presidente, segretario)).
Testo in vigore dal 4 agosto 1965 al 9 ottobre 2010
