Per la perequazione automatica delle pensioni dovute dal fondo si applicano le norme di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni. In sede di prima applicazione i miglioramenti a tale titolo avranno decorrenza dal 1 gennaio 1976. A decorrere dalla stessa data l'articolo 5 della legge 24 maggio 1966, n. 370, e' abrogato.
Testo vigente dal 16 luglio 1975
