Per la perequazione automatica delle pensioni dovute dal fondo si applicano le norme di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni. In sede di prima applicazione i miglioramenti a tale titolo avranno decorrenza dal 1 gennaio 1976. A decorrere dalla stessa data l'articolo 5 della legge 24 maggio 1966, n. 370, e' abrogato.

Testo vigente dal 16 luglio 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-07-01;296~art3 · fonte su Normattiva