Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e' sostituito dal seguente: "Tuttavia non ha diritto a pensione la vedova:
- 1)quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione personale per sua colpa;1
- 2)quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in eta' superiore ai 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di 2 anni. Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2) del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio. Ai superstiti dell'iscritto deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti per il diritto alla pensione di invalidita' o di vecchiaia spetta, a decorrere dal 1 gennaio 1975, la pensione di riversibilita' a condizione che nei loro confronti non sussistano le cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni di legge".
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza 19-27 luglio 1989, n. 450 (in G.U. 1° s.s 2/8/1989, n. 31) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, primo comma, n. 1, della legge 1 luglio 1975, n. 296 (Modifiche al trattamento pensionistico del fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo), nella parte in cui escludono dal diritto a pensione di riversibilita' anche il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la separazione e' stata addebitata, con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto.
Testo vigente dal 3 agosto 1989
