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Ai fini della concessione dei benefici fiscali previsti dall'art. 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, sia per il dazio e per gli altri oneri doganali, sia per l'imposta generale sull'entrata, i materiali siderurgici prodotti negli altri Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio sono assimilati ai materiali di produzione nazionale e sono ammessi ai benefici di cui fruiscono i materiali nazionali medesimi, previa la loro nazionalizzazione col pagamento di tutti i diritti doganali vigenti, dell'imposta generale sull'entrata e della imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570.

Testo in vigore dal 22 giugno 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-05-30;557~art1 · fonte del testo