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Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta, del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per il bilancio, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero, entro il termine di cui all'art. 24 della legge 17 luglio 1954, n. 522, sostituito dall'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 859, potra' essere variata la misura del rimborso del dazio e degli altri oneri doganali indicata nella tabella n. 1 allegata alla citata legge n. 522 in relazione a mutate situazioni di mercato.

Testo in vigore dal 22 giugno 1960 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1960-05-30;557~art2 · fonte del testo