La presente legge avra' effetto per dieci esercizi finanziari a partire dall'esercizio 1954-55. ((Per far fronte all'onere derivante dalla concessione dei contributi ai sensi dei precedenti titoli II e III e' autorizzata la spesa di lire 104.750.000.000 da iscriversi negli stati di previsione del Ministero della marina mercantile per gli esercizi finanziari dal 1954-55 al 1964-65, secondo, la ripartizione seguente: L. 7.750.000.000 per l'esercizio finanziario 1954-55 " 5.000.000.000 " " " 1955-56 " 8.000.000.000 " " " 1956-57 " 9.000.000.000 " " " 1957-58 " 10.000.000.000 " " " 1958-59 " 15.000.000.000 " " " 1959-60 " 13.000.000.000 " " " 1960-61 " 13.000.000.000 " " " 1961-62 " 13.000.000.000 " " " 1962-63 " 7.000.000.000 " " " 1963-64 " 4.000.000.000 " " " 1964-65)). Gli impegni assunti in forza della presente legge verranno ripartiti e contenuti in misura non eccedente l'ammontare delle singole quote di autorizzazioni annuali di cui al precedente comma in relazione al presumibile sviluppo dei lavori per le unita' ammesse ai benefici. Le eventuali somme non impegnate nei singoli esercizi sulle autorizzazioni di spesa di cui al comma precedente potranno essere utilizzate negli esercizi successivi entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. Per i lavori di riparazione, modificazione e trasformazione puo' essere utilizzata una somma non superiore a un decimo degli indicati stanziamenti. Con appositi articoli delle leggi di approvazione degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e della marina mercantile per gli esercizi suddetti sara' autorizzato l'onere concernente gli apprestamenti difensivi sulle navi di cui all'art. 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147. Per l'esercizio finanziario 1954-55 e' autorizzata la spesa di lire 250.000.000 per l'applicazione dell'art. 2 della presente legge e per gli apprestamenti difensivi di cui al comma precedente. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 luglio 1956, n. 859

1

La L. 25 luglio 1956, n. 859 ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche "hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 17 luglio 1954, n. 522, salvo il disposto del primo comma dell'art. 25 della legge stessa."

Testo vigente dal 1 maggio 1958

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 1958

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1956 al 1 maggio 1958. 47 parole tolte, 17 parole aggiunte.

La presente legge avra' effetto per dieci esercizi finanziari a partire dall'esercizio 1954-55. Per far fronte all'onere derivante dalla concessione tolto: del aggiunto: dei contributi ai sensi dei precedenti titoli II e III e' autorizzata la spesa di lire tolto: 74 aggiunto: 104.750.000.000 da iscriversi negli stati di previsione del Ministero della marina mercantile per gli esercizi finanziari dal 1954-55 al tolto: 1963-64, secondo aggiunto: 1964-65, secondo, la ripartizione seguente: tolto: lire aggiunto: L. 7.750.000.000 per l'esercizio finanziario 1954-55tolto: ; lire aggiunto: " 5.000.000.000 tolto: per l'esercizio finanziario aggiunto: " " " 1955-56tolto: ; lire aggiunto: " 8.000.000.000 tolto: per l'esercizio finanziario aggiunto: " " " 1956-57tolto: ; lire aggiunto: " 9.000.000.000 tolto: per l'esercizio finanziario aggiunto: " " " 1957-58tolto: ; lire aggiunto: " 10.000.000.000 tolto: per l'eserc. finanziario aggiunto: " " " 1958-59tolto: ; lire 10 aggiunto: " 15.000.000.000 tolto: per l'eserc. finanziario aggiunto: " " " 1959-60tolto: ; lire 8 aggiunto: " 13.000.000.000 tolto: per l'esercizio finanziario aggiunto: " " " 1960-61tolto: ; lire 8 aggiunto: " 13.000.000.000 tolto: per l'esercizio finanziario aggiunto: " " " 1961-62tolto: ; lire 7 aggiunto: " 13.000.000.000 tolto: per l'esercizio finanziario aggiunto: " " " 1962-63tolto: ; lire 2 aggiunto: " 7.000.000.000 tolto: per l'esercizio finanziario aggiunto: " " " 1963-64 aggiunto: " 4.000.000.000 " " " 1964-65. Gli impegni assunti in forza della presente legge verranno ripartiti e contenuti in …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-07-17;522~art24 · fonte del testo