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Alla maggiore spesa di lire 15.000.000, derivante dall'applicazione del precedente articolo, si fara' fronte, nell'esercizio finanziario 1962-63 mediante riduzione dello stanziamento, di parte ordinaria, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 2 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1866~art2 · fonte del testo