Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n.133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n.133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, legge 8 dicembre 1956, n. 1378 (Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni), come sostituito dall'art. 1, legge 31 dicembre 1962, n. 1866 (Modifiche all'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378), sollevata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, 33, quinto comma,…
Art. 3 cost. · Art. 33 cost. · Art. 36 cost. · Art. 5 Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 2 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008. 157 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: All'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e' sostituito il seguente: "Ai componenti le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni spetta un compenso di lire 12.000 per i primi dieci o frazione di dieci candidati esaminati, da aumentare di lire 6.000 per ogni ulteriore gruppo di dieci o frazione di dieci candidati. Tali importi sono ridotti alla meta' qualora detti componenti abbiano diritto al trattamento di missione. Ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato e' corrisposto, limitatamente ai giorni di effettivo svolgimento delle prove di esame, in aggiunta al trattamento di cui al comma precedente, un compenso pari al trentesimo dello stipendio mensile iniziale previsto per i dipendenti statali con coefficiente di stipendio 500, con esclusione di eventuali quote di aggiunta famiglia e di altre indennita'. Ai professori universitari collocati a riposo si applica, per quanto riguarda l'eventuale trattamento missione, il disposto della legge 24 gennaio 1958, numero 18".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N.133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1866~art1 · fonte del testo